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Quando finisce un rapporto di lavoro, a seguito di pensionamento o di altro motivo, ogni lavoratore ha diritto a quella che più comunemente conosciamo come liquidazione.

È un trattamento economico cui hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti, sia essi pubblici che privati, ma mentre per i lavoratori dipendenti privati si parla di TFR, cioè di Trattamento di Fine Rapporto, per quelli pubblici si parla di TFS, ossia di Trattamento di Fine Servizio. Vediamo quindi qual è la differenza tra il TFR ed il TFS e come funzionano le due forme di liquidazione.

TFR: la natura della prestazione legata al trattamento di fine rapporto

Tutte e due le prestazioni, TFR e TFS, hanno la stessa identica natura, ossia sono degli accumuli di denaro che vengono fatti durante tutta la vita lavorativa di un soggetto, che verranno erogati allo stesso soggetto, al momento in cui cesserà il rapporto di lavoro.

Il TFR spetta per legge a tutti i dipendenti sia pubblici che privati che siano stati assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, e ha natura di indennità economica configurabile come una vera e propria retribuzione differita. Si parla di retribuzione differita in quanto il trattamento viene pagato dal datore al dipendente nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro sia al momento del pensionamento ma anche prima del pensionamento, a causa di licenziamento o dimissioni volontarie del soggetto stesso.

Di base il TFR viene pagato tutto in un’unica soluzione dal datore di lavoro, insieme all’ultima busta paga cui ha diritto il lavoratore stesso, salvo che disposizione dei CCNL, non disciplinino diversamente.

TFS: la natura della prestazione del trattamento di fine servizio

Il TFS è un trattamento di natura previdenziale, che ha nel suo calcolo sia contributi del datore di lavoro, che del lavoratore. Corrisponde alla liquidazione cui hanno diritto i dipendenti pubblici nel momento in cui termina il rapporto di lavoro, sempre che siano stati assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. In aggiunta questo trattamento spetta se questi lavoratori non abbiamo aderito al Fondo Pensione Complementare di categoria Espero del comparto Scuola, oppure al Fondo AFAM e Perseo Sirio per tutti i dipendenti degli altri comparti.

TFR e TSF: differenze nelle prestazioni

In merito a questo tema ti invito a leggere questo interessante articolo: https://www.trend-online.com/assicurazioni/tfr-e-tfs-analogie-e-differenze/

Seppure entrambi configurabili come trattamenti che spettano ai lavoratori nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, comunque queste indennità presentano delle differenze. Abbiamo già detto che il TFR è una retribuzione differita corrispondente però ad un unico trattamento economico. Il TFS invece, ingloba in sé più prestazioni che sono:

-l’IBU, Indennità di Buona Uscita, che viene erogata a tutti i dipendenti statali intesi in senso stretto quali quelli dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università;

-l’IPS, Indennità di Premio Servizio, che viene pagata ai dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale

– IA ossia Indennità di Anzianità, pagata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

TFR e TFS: tempi di erogazione della prestazione

Altra differenza tra i due trattamenti riguarda i tempi di erogazione. Abbiamo già detto, decisamente brevi quelli del TFR che di fatto, coincidono con il pagamento dell’ultima busta paga, decisamente più lunghi quelli del TFS perché dipendono dalla causa per cui il rapporto di lavoro è cessato.

Ad esempio, il TFS verrà liquidato dopo:

  • 105 giorni se il rapporto è terminato a causa della morte del lavoratore o per sua inabilità;
  • 12 mesi se il rapporto di lavoro si conclude per raggiunti limiti di età, o perché il contratto a tempo determinato è giunto a scadenza oppure perché si sono maturati i requisiti per il pensionamento anticipato;
  • 24 mesi in tutti gli altri casi, come ad esempio le dimissioni volontarie.

Per tutti i pensionati poi, che quest’anno andranno in pensione con Quota 102, il TFS viene pagato “non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico” pieno. 

Da questo momento si conteranno i 12 o i 24 mesi per il TFS tenendo conto del fatto che il lavoratore abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata. 

TFR e TFS: modalità di pagamento

Diverso è anche il modo in cui vengono pagati questi due trattamenti. In un’unica soluzione il TFR, in diverse rate il TFS a seconda dell’importo. Nello specifico, questo verrà liquidato in:

-un’unica soluzione se il TFS è inferiore a 50 mila euro;

– due rate annuali, se il TFS ricade nella fascia 50-100mila. Da notare che la prima avrà sempre importo pari a 50 mila euro, la seconda sarà pari all’importo restante;

-tre rate annuali, se il TFS supera i 100 mila euro. Anche in questo caso le prime due rate saranno pari a 50 mila euro, la terza sarà pari alla cifra restante.

TFR e TFS: come si calcolano

I due trattamenti di differenziano inoltre, nel modo in cui vengono calcolati. Il TFR viene calcolato accantonando annualmente una quota della retribuzione pari al 6,91% che viene annualmente rivalutata sulla base di un tasso composto di una parte fissa pari all’1,5% e una variabile pari al 75% del tasso di inflazione attesa.

I vari TFS invece, abbiamo detto che comprendono un contributo del datore di lavoro e uno del lavoratore stesso, tranne l’IA. Nello specifico, l’IBU corrisponde ad una percentuale del 9,60% da calcolare sull’80% delle “voci retributive fisse e continuative”, e sarà formata da una percentuale del 7,10% a carico del datore e una del 2,5% a carico del lavoratore. Il calcolo materiale dell’IBU avviene dividendo per 12, l’80% dell’ultima retribuzione.

L’IPS calcolata sempre sull’80% delle “voci retributive fisse e continuative”, è formata da un’aliquota che grava per il 3,6% sul datore e per il 2,5% sul lavoratore. Fattivamente poi si otterrà dividendo per 12, l’80% dell’ultima retribuzione.

In ultimo l’IA è grava solo sul datore di lavoro, e si calcola dividendo per 12, il totale delle “voci utili per gli anni di servizio”.

Infine accenniamo solamente al fatto che le due indennità, hanno un trattamento fiscale completamente differente ma questo verrà approfondito in altri articoli e video o attraverso una consulenza personalizzata che puoi richiedere.